In considerazione delle dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e dell'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, fermo restando quanto già comunicato a proposito del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il Governo ha ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative dello stesso, adottando misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, da applicare in modo uniforme sull’intero territorio Nazionale - DPCM 4 marzo 2020 - .

Parallelamente, a fronte dell’espandersi degli effetti del fenomeno, il governo ha provveduto ad adottare misure non solo di contrasto alla sua diffusione, ma anche di contenimento delle possibili ripercussioni negative sul tessuto socio-economico nazionale – DL 2 marzo 2020, n. 9 -.

Al fine di consentire una costante informazione sull’emergenza dovuta al virus COVID-19, si allegano i due provvedimenti sopra citati di cui si raccomanda l’integrale lettura e la più ampia divulgazione, e, di seguito, in una prima sintesi, si evidenziano le disposizioni di maggiore interesse.

DPCM 4 marzo 2020 (G.U. n. 55 del 04/03/2020)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento consta di 4 articoli e un allegato e, per quanto di interesse:

· l’art. 1, comma 1, lettera c) - sospende lo svolgimento, sia in luoghi privati che pubblici, degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; tuttavia - nei comuni diversi da quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini e di Vo' - resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; alle medesime condizioni, resta consentito anche lo svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti agonisti.
In entrambi i casi, tuttavia, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Per quanto concerne, invece, lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammesse le attività esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, della distanza interpersonale di almeno un metro – lettera d) dell’Allegato 1 al provvedimento -.
In ogni caso il provvedimento raccomanda esplicitamente – al comma 7 dell’art. 2 - l’integrale applicazione di tutte le “Misure igienico-sanitarie” contenute nel più volte citato Allegato 1, e, per quanto di interesse, tra le altre:
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
· la disposizione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. e) raccomanda a diversi soggetti, tra cui le associazioni sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 (GU n.53 del 2-3-2020)

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il decreto legge consta di 37 articoli e, per quanto di interesse:
• l’art. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del DL, sospende - per la durata di trenta giorni - i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia, tra le altre, di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;

• l’art. 18 - prevede misure agevolative per lo svolgimento del cd. "smart working” – il lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 - quale ulteriore azione di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica.
Nello specifico vengono incrementati, fino al 50 per cento del valore iniziale delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A., i quantitativi massimi relativi alla fornitura di personal computer portatili e tablet per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, e si prevede una specifica disciplina per lo svolgimento di eventuali nuove procedure negoziali finalizzate alla stipula di convenzioni e accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, nei casi in cui sia necessario per l’integrazione.

• l’art.28, dispone la possibilità di ottenere il rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici, a determinate condizioni, nel caso in cui ricorra la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, comunicando al vettore - entro il termine di 30 giorni - il ricorrere di una delle situazioni elencate nel DL, allegando tra l’altro il titolo di viaggio e idonea documentazione

Per ogni chiarimento o approfondimento si rendesse necessario, si prega di scrivere direttamente all’indirizzo email affarilegislativi@sportesalute.eu.

 DL 2 marzo 2020

 DPCM 4 marzo 2020

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